Con la pronuncia in esame, ordinanza del 5 settembre 2023 n. 25910, la Corte di Cassazione stabilisce i presupposti per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance.
(Cass. civ., sez. III, sentenza 5 settembre 2023, n. 25910)
Nella sentenza in esame si fa riferimento ad un intervento al seno mal riuscito, che aveva generato alla giovane paziente una percentuale di invalidità permanente e le precludeva la possibilità di ottenere un determinato vantaggio (carriera di modella) per un danno estetico subito in seguito all’operazione chirurgica.
Siamo in presenza di un danno da perdita di chance.
La chance deve essere vista come reale possibilità di raggiungere un risultato.
In questo caso il risultato è la concreta possibilità di aver successo come modella o ragazza immagine.
Per ottenere il ristoro del danno da perdita di chance occorre dimostrare:
- l’esistenza di questa possibilità perduta da intendere come probabilità concreta;
- il nesso causale tra danno subito (danno estetico) e condotta colpevole (intervento chirurgico errato)
Ritornando al nostro caso, la ragazza per chiedere e ottenere il risarcimento per la perdita di chance patita.
Doveva dimostrare l’esistenza di una reale opportunità di lavoro perduta, nonché il vantaggio che avrebbe potuto ottenere da questa situazione e il rapporto tra questi due elementi.
La giovane donna, alcuni giorni dopo l’intervento, aveva avuto una forte febbre e un’infezione causata dal rigetto delle protesi installate con l’intervento chirurgico.
Dall’operazione chirurgica la paziente, oltre al grave danno estetico, aveva riportato anche una forte limitazione nei movimenti associata a dolori persistenti ascrivibili ad un ingiustificato ritardo nell’affrontare il processo infettivo dovuto al rigetto delle protesi.
In definitiva la giovane donna, oltre al danno estetico (danno biologico), a quello morale ed esistenziale, chiedeva il risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato guadagno determinato dall’impossibilità di continuare a svolgere la propria attività come modella o ragazza immagine.
Proprio per tali ragioni la medesima citava l’Asl in giudizio e otteneva dal Tribunale l’accoglimento della sua domanda di risarcimento del danno per una somma pari a centomila euro.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza tra i tipi di danno per capire meglio la situazione.
- Il danno biologico è un danno alla salute e all’integrità psicofisica della persona.
- Il danno esistenziale è quello arrecato all’esistenza e riguarda un peggioramento della qualità di vita del danneggiato.
- Mentre il danno morale è la sofferenza psicologica, interiore patita dal danneggiato per il fatto illecito altrui.
La giovane donna otteneva sì il risarcimento, ma proponeva ugualmente appello alla Corte di Bologna poiché secondo lei era stato riconosciuto un danno biologico inferiore (22%) rispetto a quello da lei subito.
In più il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda del danno esistenziale e quella della perdita di chance.
La Corte di Appello confermava quanto riconosciuto in primo grado e quindi la ricorrente proponeva ricorso per Cassazione.
In particolare la Corte di Appello non aveva concesso il risarcimento del danno esistenziale perché ritenuto coincidente con quello morale che, in ogni caso, non era stato provato;
parimenti, rigettava il ristoro da perdita di chance poiché riteneva non provata giudizialmente l’esistenza della carriera di ragazza immagine o modella.
La giovane donna proponeva ricorso in Cassazione.
Gli ermellini, in definitiva, le riconoscevano il risarcimento del danno da perdita di chance perché aveva effettivamente provato l’avvio della carriera come modella/ragazza immagine e quindi aveva provato come il danno estetico, conseguente all’intervento chirurgico, avrebbe avuto delle ripercussioni in ambito lavorativo (mancato guadagno di introiti futuri).
Dott. Luigi Pinò
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