I DANNI DA VACCINAZIONE ANTI-PAPILLOMA VIRUS DEVONO ESSERE INDENNIZZATI
La legge che regola e garantisce il diritto ad erogare l’indennizzo in favore di soggetti che riportano postumi invalidanti in seguito a vaccinazione obbligatoria, emotrasfusioni e emoderivati, è la legge 210/92.
Nel corso degli anni, si è reso sempre più importante l’intervento della Corte Costituzionale che, con plurime pronunce, ha nel tempo ampliato la sfera di risarcibilità comprendendo non solo le vaccinazioni obbligatorie ma anche a quelle raccomandate dalle autorità pubbliche per tutelare la salute collettiva.
La Corte Costituzionale con la pronuncia in esame, sentenza del 26 settembre 2023 n. 181, ha inoltre stabilito che i danni da vaccinazione devono essere riconosciuti anche nelle ipotesi di inoculazione di siero contro il papilloma virus.
Per completezza, si segnala che già anche con la legge 25/2022 è stata disposta la tutela indennitaria anche in presenza di danni permanenti all’integrità psicofisica conseguenti alla vaccinazione “meramente raccomandata” contro il covid.
Il punto nodale che sta alla base dell’ampliamento del novero dei casi soggetti ad ottenere un indennizzo è la considerazione secondo cui, in ambito medico, raccomandare e prescrivere implicano sulla popolazione l’adozione di azioni pressoché coincidenti perché ritenute “egualmente doverose “per il raggiungimento del fine ultimo quale, giustappunto, la tutela della salute.”
La Corte Costituzionale con la sentenza in esame ha anche ribadito che l’art.1 della legge 210/92 deve ritenersi incostituzionale poiché viola gli articoli Costituzione (2, 3, 32) nella misura in cui non riconosce espressamente il diritto ad ottenere un indennizzo anche nelle ipotesi di vaccinazioni contro il papilloma virus.
La questione è stata sollevata dalla Corte di Appello di Roma.
Vediamo nel dettaglio i fatti.
La vicenda riguardava una ragazza che aveva sviluppato il diabete dopo che le era stata iniettata la terza dose del vaccino anti-papilloma.
Il Tribunale di Tivoli aveva, inizialmente in primo grado, respinto la domanda della ragazza sostenuta dai genitori perché minorenne all’epoca dei fatti.
I ricorrenti proponevano appello contro la sentenza emanata nel primo grado di giudizio.
La Corte di Appello ribaltava quanto stabilito nel giudizio precedente, poiché era stato accertato il nesso di causa tra l’insorgenza della patologia della paziente (il diabete) e la somministrazione della terza dose di vaccino anti-HPV.
In ultimo la Corte Costituzionale ha dichiarato espressamente incostituzionale l’art. 1 della legga 210/92 per non prevedere legittimamente il diritto ad un indennizzo per ipotesi come quelle verificatesi in capo alla minore.
La Corte Costituzionale si è così espressa favorevolmente ad estendere la tutela anche nel caso di vaccinazione contro il papilloma virus perché il diritto all’indennizzo è legato al dovere giuridico di solidarietà del singolo cittadino che grava sulla collettività nel senso che l’azione di ogni singola persona (in questo caso la somministrazione dell’antidoto) è volta a tutelare non solo la propria salute, ma anche quella degli altri.