RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA ANCHE SE IL MEDICO È ESENTE DA COLPA POICHE’ IL PROFILO DI RESPONSABILITA’ DELL’OSPEDALE NON È COLLEGATO A QUELLO DEL PROFESSIONISTA
La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, sentenza 21 febbraio 2023 n. 5380, ha dichiarato che l’ospedale, in caso di accertamento dell’esclusione della responsabilità del medico per i danni subiti dal paziente all’interno di una struttura sanitaria, può essere dichiarato responsabile per colpe ad esso imputabili come conseguenza diretta della lesione patita dal danneggiato.
Secondo gli ermellini nei casi di responsabilità medica derivanti da attività medico – chirurgica, l’idoneità e l’accuratezza della condotta tenuta dal sanitario non esclude la responsabilità diretta del presidio ospedaliero, se il danno subito dal paziente può essere facilmente ricondotto ad un inadempimento della struttura sanitaria.
È utile ricordare che il nosocomio può rispondere: per fatto proprio o per fatto del personale sanitario.
Nel primo caso determinante è il rapporto instauratosi con il paziente tramite il contratto di spedalità, e, in detta ipotesi, il paziente lamenta un danno riconducibile a carenze organizzative, strutturali o funzionali all’interno del presidio ospedaliero; mentre nell’altra circostanza la struttura sanitaria risponde dell’operato del proprio dipendente sanitario.
Nel caso in esame, l’ospedale viene riconosciuto responsabile per fatto proprio nel senso che all’interno della struttura non erano presenti apparecchiature in grado di far fronte alle possibili emergenze e, inoltre, non era stato effettuato un tempestivo trasferimento della gestante in un centro più attrezzato così da evitare le gravi lesioni riportate dal neonato al momento della nascita.
Nel caso di specie, i genitori del bambino citavano i professionisti e le strutture in cui la partoriente era stata ricoverata e chiedevano il risarcimento dei danni neurologici riportati dal bambino in seguito ad un parto prematuro.
In primo grado e in appello veniva esclusa la responsabilità per i professionisti poiché avevano fornito tutta l’assistenza possibile con le attrezzature di cui disponevano; mentre la struttura sanitaria veniva considerata responsabile poiché, la consulenza d’ufficio disposta dal giudice riteneva che i danni fossero per lo più ascrivibili all’ospedale poiché non era adeguatamente fornito della strumentazione idonea per affrontare le possibili e prevedibili complicazioni che si sono verificate.
La struttura sanitaria proponeva ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello.
La Suprema Corte confermava quanto stabilito dalla Corte Territoriale: professionisti (ginecologo e pediatra) non erano responsabili – in riferimento ai danni neurologici riportati da un neonato in conseguenza di un parto prematuro – poiché avevano prestato tutta l’assistenza possibile con le attrezzature e i mezzi a disposizione; mentre in capo all’ospedale era configurabile una responsabilità diretta per il ritardato trasferimento in una struttura più adeguata e per l’insufficienza, l’inadeguatezza delle apparecchiature presenti al suo interno che impedivano nel concreto di poter offrire alla gestante le cure migliori.
In particolare dalla consulenza tecnica d’ufficio effettuata in primo grado emergeva che la terapia prevista durante il ricovero ospedaliero era corretta; ma che, in virtù del quadro clinico preoccupante della paziente e di un possibile parto rischioso, sarebbe stato più opportuno prevedere un immediato trasferimento della partoriente in una struttura diversa e maggiormente attrezzata in modo da poter evitare danni al nascituro.
Tuttavia il mancato e tempestivo ricovero in un centro di eccellenza e l’inadeguatezza delle attrezzature presenti nella struttura ospedaliera determinavano nel bambino lesioni gravissime, con la conseguenza che veniva ritenuta responsabile solamente la struttura e non i vari professionisti.
Dott. Luigi Pinò