RISARCIMENTO ALLA PAZIENTE NEGATO SE CAMBIA IN CORSO DI CAUSA IL PETITUM DELLA DOMANDA
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame, ordinanza 13 settembre 2024 n. 24656, si è pronunciata su una richiesta di risarcimento presentata da una paziente nei confronti della struttura in cui aveva subito due prestazioni sanitarie differenti in due momenti diversi.
Nel caso di specie, una donna si sottoponeva ad un intervento di protesi all’anca e, successivamente, essendo sopraggiunto uno stato febbricitante, ad uno di pulizia della ferita chirurgica.
Dagli accertamenti predisposti, emergeva che la medesima aveva contratto un’infezione e doveva seguire una cura antibiotica per debellare il virus.
La donna citava in giudizio l’Asl presso la quale era ricoverata per richiedere il risarcimento dei danni in seguito all’intervento subito all’anca.
L’oggetto della domanda di risarcimento (il petitum) era volto ad accertare la responsabilità dei sanitari per il primo intervento e non veniva espressamente censurato quello successivo collegato all’infezione contratta.
Il Tribunale predisponeva una consulenza tecnica d’ufficio dalla quale veniva esclusa la responsabilità dei medici nel primo intervento ma non nel secondo in quanto la donna si era presentata in ospedale a causa del virus contratto. Dunque, la struttura sanitaria veniva condannata al pagamento del ristoro del danno.
La convenuta appellava la sentenza di prime cure eccependo che, erroneamente, il Giudice aveva ritenuto responsabile il nosocomio per fatti diversi da quelli eccepiti nella difesa processuale attorea, configurandosi una pronuncia extra petita.
La donna resisteva in giudizio sostenendo che dal momento che il secondo ricovero (ed anche il terzo) era eziologicamente riconducibile alla prima operazione chirurgica, la domanda andava interpretata nel suo complesso perché, secondo la paziente con il proprio atto introduttivo implicitamente veniva contestata tutta la gestione clinica e quindi l’ospedale doveva essere ritenuto responsabile dei postumi dalla medesima lamentati.
La Corte di Appello di Firenze, al contrario, riteneva fondato l’appello della struttura sanitaria e ribaltava la sentenza di primo grado.
La paziente ricorreva in Cassazione ma anche in questo grado di giudizio la sua pretesa risarcitoria non veniva accolta poichè secondo gli ermellini: non può aversi identità di domande, né può dirsi che l’una è implicita nell’altra, se esse fanno valere due inadempimenti diversi, in quanto relativi a prestazioni oggetto di diversi contratti.
È utile ricordare che gli elementi essenziali della domanda giudiziale sono il petitum, oggetto e contenuto della domanda, e la causa petendi, insieme dei fatti posti a fondamento della stessa.
In sintesi la signora aveva presentato la domanda per accertare la responsabilità in riferimento al primo intervento e non a quello successivo e quindi qualunque valutazione sul secondo ricovero era illegittima perché il petitum viene delineato sin dall’atto introduttivo e non può essere modificato ad libitum in corso di causa.
Dott. Luigi Pinò