IL PAZIENTE HA IL DIRITTO DI RIFIUTARE UN RICOVERO, SE CORRETTAMENTE INFORMATO DAL MEDICO SUL SUO STATO DI SALUTE, SU EVENTUALI RISCHI E SULLE POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA SUA SCELTA
La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, sentenza 30 luglio 2024 n. 21362, si è espressa su un caso di responsabilità professionale medica riguardante il decesso di una donna, causato da una diagnosi non tempestiva di ischemia cerebrale.
Questo ritardo non solo ha compromesso lo stato di salute della paziente, ma ha anche determinato la dipartita della medesima.
Gli ermellini con tale sentenza affermano che non sempre la responsabilità dei sanitari – in caso di una mancata accettazione del ricovero ospedaliero – deve essere esclusa!
È molto importante verificare se il soggetto sia stato realmente informato sui possibili rischi e sulle eventuali conseguenze che possano scaturire dalla scelta di rifiutare un ricovero ospedaliero.
Nel caso di specie, la donna si recava prima presso l’ospedale romano San Carlo di Nancy, dove non le veniva diagnosticata l’ischemia cerebrale e, successivamente, presso il pronto soccorso del Gemelli dove, invece, veniva individuato l’ictus. 
I familiari della vittima citavano in giudizio la struttura ospedaliera (San Carlo di Nancy) e, di conseguenza, il sanitario che non aveva diagnosticato l’ischemia cerebrale, per richiedere il risarcimento dei danni per il decesso della persona cara.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea proposta dai congiunti e condannava la struttura polispecialistica al risarcimento dei danni in favore dei parenti della vittima in misura del 50%.
Conseguivano il giudizio di Appello e poi quello in Cassazione.
Tralasciando i plurimi aspetti giudiziari che hanno coinvolto la struttura sanitaria, l’assicurazione, il medico e gli attori in generale è bene soffermarsi su un aspetto di primaria importanza.
Il nocciolo della questione era rappresentato dalla mancanza di informazioni sullo stato di salute fornite alla paziente ossia la medesima non era a conoscenza dell’ischemia cerebrale in corso, dei possibili rischi o delle possibili conseguenze derivanti da un suo rifiuto ospedaliero e quindi non era stata pienamente informata sul suo stato di salute e, pertanto, non poteva configurarsi un concorso di colpa e quindi una riduzione del risarcimento agli attori del 50%.  
Il comportamento del sanitario era da censurare e per questo motivo l’ospedale era costretto a risarcire i familiari della vittima integralmente.
Questa pronuncia pone l’attenzione sulla rilevanza assorbente che assume la corretta informazione nei confronti del paziente.
Solo se quest’ultimo è pienamente informato del proprio quadro clinico e dei rischi che corre rifiutando il ricovero, può escludersi la responsabilità dei medici altrimenti non vi è alcuna esenzione rilevando pure poco la circostanza secondo cui non è certo che l’eventuale ricovero avrebbe potuto mutare il corso degli eventi.

Sei stato vittima di un caso di Malasanità?

Richiedi Informazioni e sottoponici il tuo caso.

Contatti e dove Siamo