DANNO DA PERDITA DI CHANCE E DANNO DA PREMORIENZA DI SOLITO NON SI CUMULANO IN PRESENZA DI UN ERRORE MEDICO, MA VANNO VALUTATI SEPARATAMENTE, ANCHE SE ESISTE UN’ECCEZIONE IN CUI POSSONO ESSERE ENTRAMBI RISARCITI

La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, sentenza del 19 settembre 2023 n. 26851, ribadisce che possono essere previste delle eccezioni al principio generale secondo cui in presenza di un ristoro del danno da perdita anticipata della vita non può contemporaneamente configurarsi il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivere più a lungo.

Cerchiamo di fare chiarezza partendo dall’esame della vicenda processuale.
Una donna affetta da una patologia tumorale citava in giudizio la struttura sanitaria per ottenere il risarcimento del danno biologico permanente differenziale, del danno da peggioramento della qualità della vita e del danno da perdita di chance di sopravvivenza.
Nelle more del giudizio la signora decede.
Sia in primo grado sia in appello venivano accolte le richieste avanzate dalla paziente.
L’ASL proponeva ricorso per cassazione per ben otto motivi eccependo, ad esempio, che la Corte di Appello aveva erroneamente duplicato alcune voci risarcitorie in favore dell’attrice riconoscendo sia il risarcimento del danno da perdita di chance e sia quello da premorienza.

Gli ermellini hanno avuto modo di ribadire che in presenza di un riconosciuto errore medico:

  • “Vivere in modo peggiore, sul piano dinamico relazionale, la propria malattia ….a causa di diagnosi e/o cure tardive …rappresenta un danno biologico differenziale“.
  • “Trascorrere gli ultimi tempi della propria vita con l’acquisita consapevolezza delle conseguenze (n.d.r. negative) sulla (ridotta) durata della stessa……costituisce un danno morale;
  • “Perdere la possibilità, seria, apprezzabile e concreta ma incerta nell’an e nel quantum di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico è un danno da perdita di chance.

Come sappiamo, in Italia, non è riconosciuto il risarcimento per il danno tanatologico e quindi il danno da premorienza può essere elargito solo in favore degli eredi della vittima primaria.

Il danno da premorienza altro non è che danno da perdita anticipata della vita nel senso che la perdita della vita si sarebbe comunque verificata per la patologia pregressa, ma sarebbe avvenuta in un tempo successivo rispetto a quando si è effettivamente realizzata ed è eziologicamente acrivibile al colpevole operato del professionista.

La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, ha ribadito ancora il principio cardine secondo cui in generale non è possibile ottenere un risarcimento cumulativo della perdita di chance e della perdita anticipata della vita poiché si tratterebbe di una duplicazione risarcitoria.

Tuttavia, gli Ermellini hanno pure chiarito che in determinate ipotesi, come quella del caso in esame, il danno da premorienza e quello da perdita di chance di sopravvivenza possono costitutire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l’accertamento si sia concluso nel senso dell’esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibilità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta ed apprezabile.

 

 

 

 

 

Dott. Luigi Pinò

 


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