RESPONSABILE DEI DANNI CAGIONATI PER LA MANCATA SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO QUANDO TALE PROCEDURA E’ SUBORDINATA AD UN’APPOSITA AUTORIZZAZIONE
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 31863 dell’ 11 dicembre 2024, respingeva il ricorso presentato dai ricorrenti in relazione alla presunta responsabilità della struttura sanitaria per non aver somministrato un farmaco cosiddetto salvavita, in presenza di un ictus ischemico acuto.
Tutto s’incentra su una differente e contrapposta lettura del D.M. 24 luglio 2003 da parte degli attori e dell’azienda ospedaliera convenuta.
In particolare, secondo i primi, le patologie di cui risultava affetta la loro congiunta e per le quali era riconosciuta invalida al 95% erano da imputare al personale medico dell’ospedale catanese per non aver somministrato tempestivamente un farmaco specifico, che era già in commercio da un anno rispetto a quando si svolgevano i fatti.
L’azienda sanitaria, invece, negava qualsivoglia responsabilità e dunque riteneva non sussistente il nesso di causa tra l’operato dei medici e i postumi lamentati dal momento che la somministrazione di quel farmaco era subordinata ad un’apposita autorizzazione.
A tale ultimo riguardo, i sanitari avevano già richiesto l’autorizzazione ad usare quel prodotto, ma l’episodio della signora si verificò prima rispetto a quando l’autorizzazione è stata concessa.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, ma la Corte Territoriale ribaltava la sentenza alla luce di un ragionamento condiviso successivamente dalla Cassazione.
Anche in sede di legittimità la pretesa degli attori è stata rigettata dal momento che secondo gli Ermellini, l’azienda ospedaliera non era abilitata a somministrare il farmaco, alla luce del quadro normativo di riferimento.
La Corte di Cassazione ha previsto una compensazione delle spese legali giustificata dalla complessità del testo normativo oggetto di analisi.
Dott. Luigi Pinò