L’INCIDENZA DELLA PATOLOGIA PREESISTENTE NEI CASI DI RESPONSABILITA’ MEDICA SULL’AMMONTARE DEL RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO
La Corte di Cassazione con il provvedimento in esame, ordinanza 25 giugno 2025 n. 17006, ha sottolineato il ruolo svolto dalle patologie preesistenti ai fini della determinazione del quantum risarcitorio del danno biologico in presenza di un errore medico.
Nel caso di specie, i genitori di un bambino che era stato sottoposto ad un trattamento chirurgico che erroneamente aveva però causato un accorciamento dell’arto inferiore di 4 cm, agivano in giudizio contro l’Azienda Ospedaliera Federico II° di Napoli per ottenere il ristoro dei danni permanenti lamentati dal piccolo.
Il Tribunale adito, in prima istanza, escludeva la responsabilità del medico e della struttura, poiché la consulenza medica d’ufficio aveva ricondotto la complicanza verificatasi (e quindi la dismetria) ad alcune fratture pregresse del 2001 e non ad alcune censure ascrivibili ai sanitari coinvolti nelle cure del minore.
Dunque, la CTU in primo grado ha accertato che l’accorciamento dell’arto in questione era stata determinata da una calcificazione delle ossa non avvenuta in modo perfetto risalente ad alcune pregresse fratture riportate nel 2001.
Parte attrice si opponeva alla sentenza di primo grado e ricorreva in appello.
La Corte Territoriale di Napoli, in secondo grado, ribaltava completamente la sentenza di prime cure ed attribuiva la responsabilità dei danni lamentati dal piccolo all’operato dei medici e quindi emetteva un provvedimento di condanna a carico della struttura e del professionista.
La Corte di Appello, in particolare, aveva riconosciuto una somma di 100 mila euro per ciascun genitore e un ristoro pari a 800 mila euro per il danneggiato principale.
Tuttavia, il calcolo del risarcimento veniva elaborato riconoscendo un danno biologico nella misura del 45% e non del 100%, come richiesto dagli appellanti.
Proprio in ragione di questa decurtazione non supportata da alcun ragionamento logico giuridico, i genitori del minore si opponevano alla sentenza della Corte Territoriale per la presunta arbitraria riduzione della percentuale del danno biologico e proponevano ricorso in Cassazione.
Gli ermellini hanno, dunque, ribadito alcuni principi chiave che si riportano per completezza qui di seguito:
- in presenza di plurime CTU discordanti tra loro, è legittima la sentenza che condivide solo le conclusioni di una di esse salvo che l’omessa considerazione dell’altra relazione peritale si sia tradotta nell’omesso esame di un preciso fatto storico decisivo ai fini del decidere.
- La preesistenza della malattia quando è coesistente costituisce una concausa naturale dell’evento di danno ma, in virtù del principio dell’equivalenza causale ex art 41 cp, è irrilevante se posta in relazione alla condotta umana. Questo principio implica che la preesistenza non incide ai fini della determinazione del grado di invalidità e della successiva liquidazione del quantum risarcitorio.
- La preesistenza se è coesistente non rileva perché secondo un giudizio controfattuale i fatti sarebbero rimasti immutati nonostante la preesistenza in questione.
- In presenza di una preesistenza concorrente, invece, essa assume rilievo solo ai fini della liquidazione ma non anche del grado di invalidità permanente residuata sul danneggiato.
Gli ermellini hanno chiarito che per calibrare il grado di invalidità e il quantum risarcitorio occorre adottare il metodo della prognosi postuma che è un criterio che viene impiegato per valutare l’idoneità di un’azione a produrre o meno l’evento danno e, conseguentemente, consente di comprendere l’incidenza delle circostanze ex ante ed ex post.
In altre parole, grazie a detto strumento si riesce a verificare se la patologia del danneggiato possa o meno aver inciso sul danno finale e in che misura.
Ne deriva che se manca tale accertamento l’eventuale riduzione del risarcimento è assolutamente arbitraria e quindi illegittima.
È dunque evidente che il criterio della prognosi postuma impone di valutare quali sarebbero state le conseguenze del fatto illecito se il soggetto danneggiato fosse stato in condizioni perfette di salute.
La sentenza in oggetto ribadisce che ai fini della quantificazione del danno biologico occorre valutare cosa sarebbe accaduto alla vittima senza l’errore del medico, cioè bisogna capire se gli effetti dell’intervento sbagliato sarebbero stati uguali anche in un soggetto sano.
L’effettiva incidenza della menomazione pregressa deve essere oggetto di accertamento e in mancanza di tale verifica, l’invalidità permanente e il danno biologico vanno calcolati come se il paziente fosse sano e privo di patologie.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni sopra riportate, la Suprema Corte ha ribadito che l’esistenza di patologie preesistenti non può giustificare una riduzione del danno biologico e concretamente ha accolto il ricorso presentato dai ricorrenti.
Articolo a cura di Dott. Luigi Pinò


