CALCOLO DEL DANNO DIFFERENZIALE IATROGENO NEI CASI DI RESPONSABILITA’ MEDICA
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 1° dicembre 2025 n. 31378, ha colto l’occasione per ribadire quale modalità di calcolo eseguire in caso di liquidazione del danno differenziale in presenza di responsabilità sanitaria.
Il danno differenziale si presenta quando il paziente ha subito un aggravamento delle proprie condizioni cliniche a causa dell’errore medico.
Nel caso in esame, una donna – in seguito ad una non corretta esecuzione di un intervento all’anca – chiedeva il risarcimento dei danni subiti.
La CTU in primo grado accertava una invalidità complessiva pari al 60% e un maggior danno del 40%, valore ottenuto considerando che il danno ascrivibile ai sanitari rientrava nella forbice tra il 20 % ed il 60%, tenendo conto che un intervento come quello subito dalla signora avrebbe comunque determinato, anche in assenza di errore medico, una menomazione del 20%.
Il giudice di prime cure – disattendendo la valutazione resa dai consulenti tecnici d’ufficio, ritenendo che fosse errata perché affetta da “un vizio metodologico, consistito nel determinare il grado di invalidità anche in ragione dell’attività di personalizzazione del pregiudizio – adottava le tabelle meneghine e riconosceva un grado di invalidità del 28% con un ristoro pari ad € 112.564, senza tuttavia concedere alcuna personalizzazione.
Dunque, il giudice adito riduceva notevolmente l’entità della percentuale del danno subito, ritenendo eccessiva la valutazione prodotta dai consulenti d’ufficio sia in relazione alla invalidità complessiva sia in relazione a quella relativa al danno comunque atteso che quindi sarebbe residuato anche in assenza di errore medico.
Veniva incardinato l’appello e, in detta sede, il Collegio confermava la possibilità da parte del giudice di prime cure di disattendere le valutazioni medico legali fornite dai consulenti d’ufficio se, come nel caso di specie, supportate da argomentazioni logiche.
La Corte di Cassazione, invece, ha subito chiarito che hanno errato sia il giudice di primo grado sia il Collegio in sede di appello precisando che, in presenza di un danno differenziale, occorre dapprima individuare la percentuale complessiva di invalidità e, contestualmente, quella che comunque avrebbe riportato il paziente anche in assenza di errore medico.
Per poter giungere così all’esatta determinazione del quantum risarcitorio occorre tradurre in valori monetari le rispettive invalidità e procedere con la sottrazione dei due fattori così ottenuti.
Dott. Luigi Pinò


