IL DIRITTO DEL PAZIENTE DI RIFIUTARE LE CURE ENTRO CERTI LIMITI, ALTRIMENTI VIENE CONSIDERATO RESPONSABILE DELL’AGGRAVAMENTO DELLA PATOLOGIA
La Corte di Cassazione con la pronuncia odierna, 11 dicembre 2023 n. 34395, si è pronunciata su una causa avente come oggetto il risarcimento dei danni in seguito ad un intervento chirurgico.
La donna citava in giudizio la struttura sanitaria ed il medico, chiedendo il risarcimento dei danni in seguito ad una malpractice sanitaria.
Il Tribunale accoglieva la domanda presentata dalla paziente e condannava la struttura sanitaria e il medico chirurgo, in solido, al risarcimento dei danni accertati in favore della donna e del proprio compagno.
La struttura sanitaria e il medico contestavano la sentenza di primo grado e decidevano di ricorrere in appello.
La Corte Territoriale confermava la decisione del Tribunale e contestava solamente la personalizzazione del danno poiché la decisione della paziente di non sottoporsi ad un secondo intervento non poteva portare ad una riduzione del danno.
Nel caso di specie, alla paziente era stato diagnosticato un polipo nel colon sinistro e il medico chirurgo le consigliava di effettuare un’operazione chirurgica, poiché dalla biopsia era emersa una formazione sospetta.
L’intervento veniva eseguito dal chirurgo e, dopo circa quattro giorni, emergevano alcune complicanze, tra cui il distacco di uno dei punti di sutura.
La paziente veniva nuovamente ricoverata e il medico le proponeva una seconda operazione, ma la donna non era pienamente convinta in quanto aveva perso fiducia nei confronti del medico e non era possibile affermare con certezza di risolvere la problematica emersa.
Secondo la letteratura medica, l’intervento rifiutato dalla paziente sarebbe stato necessario per completare il percorso clinico e la Corte di Cassazione afferma che un rifiuto ingiustificato può produrre alcune conseguenze nel senso di concorso di colpa in quanto tale procedura avrebbe portato alla guarigione o ad apprezzabili miglioramenti.
Nel nostro ordinamento è garantito il diritto per il paziente di rifiutare le cure purché si sia in presenza di una valida manifestazione di volontà.
Gli ermellini hanno più volte ribadito l’importanza del consenso informato in quanto non solo è possibile scegliere per il paziente tra le diverse possibilità di trattamento, ma è addirittura consentito di rifiutare o interrompere la terapia se non pienamente convinto.
Esistono delle eccezioni in cui si può prescindere dal consenso informato fornito dal paziente, come quelle del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) o quelle in casi di urgenza quando è in grave pericolo la vita della persona stessa.
Nel caso di specie, la donna non si era sottoposta al secondo intervento, che avrebbe potuto portare alla guarigione o ad apprezzabili miglioramenti, quindi doveva essere ritenuta responsabile dell’aggravamento della patologia e quindi la richiesta di risarcimento veniva rigettata.
Dott. Luigi Pinò


