Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: il coniuge può impugnare la liquidazione se viene applicato un criterio errato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 29 maggio 2025 n. 14285, ha affrontato un tema particolarmente delicato e sentito nell’ambito della responsabilità sanitaria: la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con un proprio congiunto.
La questione centrale: quale criterio applicare nella liquidazione del danno
Il punto nodale della pronuncia riguarda la scelta del criterio di liquidazione del danno.
La Cassazione ha posto a confronto due diversi sistemi tabellari:
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il sistema “a forbice” milanese, in uso sino a qualche anno fa,
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e il criterio “a punti” romano, adottato come modello alternativo.
Secondo la Suprema Corte, il criterio romano a punti risulta preferibile, in quanto consente una maggiore uniformità di trattamento in situazioni analoghe, riducendo al minimo la discrezionalità del giudice nel determinare la somma risarcitoria.
Il caso concreto: la richiesta di risarcimento della moglie del paziente deceduto
Nel caso esaminato, la moglie del de cuius aveva agito nei confronti della AUSL 9 di Verona, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della morte del coniuge, deceduto dopo aver contratto un’infezione durante la degenza ospedaliera.
L’esito del primo grado: rigetto della domanda
Nel corso del primo grado di giudizio, venne disposta una consulenza tecnica d’ufficio (CTU).
Il consulente concluse che il decesso non era stato causato dall’infezione contratta durante il ricovero.
Sulla base di tali risultanze, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla donna.
L’appello e la decisione della Corte territoriale
La parte attrice propose impugnazione in Corte d’Appello, contestando le conclusioni del primo grado.
La Corte territoriale, ribaltando la precedente decisione, accolse la domanda della ricorrente, riconoscendole 170.000 euro a titolo di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale.
Il ricorso in Cassazione: contestato il metodo di calcolo del risarcimento
La donna decise di impugnare la sentenza d’Appello, sostenendo che il collegio avesse commesso un errore nella determinazione del risarcimento.
Secondo la difesa, la somma riconosciuta era inferiore a quella dovuta, poiché il giudice aveva utilizzato il sistema a forbice milanese, non aggiornato, invece del criterio a punti romano, che avrebbe garantito una valutazione più equa e uniforme.
La decisione della Suprema Corte: prevale il criterio a punti
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte attrice, riaffermando un principio già consolidato nella propria giurisprudenza:
In presenza di una liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto, il criterio da adottare è quello “a punti”, poiché risulta essere più idoneo a garantire uniformità e coerenza nella quantificazione del risarcimento in circostanze similari.
L’onere della prova: dimostrare la differenza tra i criteri
Tuttavia, la Corte ha precisato che l’interessato non può limitarsi a contestare genericamente il metodo utilizzato.
È indispensabile, infatti, che il ricorrente:
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deduca con specifico motivo di gravame la differenza tra i valori minimi e massimi previsti dalle diverse tabelle;
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alleghi e dimostri che l’applicazione dei nuovi valori-punto, anche nel minimo, comporterebbe un risultato più favorevole rispetto alla liquidazione ricevuta.
Solo in presenza di tale dimostrazione, la doglianza relativa all’applicazione di un criterio errato di liquidazione può essere accolta.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione n. 14285 del 2025 ribadisce un principio fondamentale in materia di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
la scelta del criterio di liquidazione incide direttamente sulla correttezza e sull’equità del risarcimento.
L’adozione del sistema a punti romano rappresenta, dunque, la modalità più adeguata per assicurare uniformità di trattamento e ridurre la discrezionalità giudiziale, garantendo così una tutela effettiva e proporzionata ai familiari della vittima.
Articolo a cura di Dott. Luigi Pinò


