Aborto terapeutico e malformazioni del feto: la Cassazione chiarisce quando è dovuto il risarcimento

Il diritto della gestante all’interruzione di gravidanza dopo i 90 giorni

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1903 del 27 gennaio 2025, ha ribadito un principio importante in tema di interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi 90 giorni: una donna può scegliere di abortire solo se il parto comporta un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, oppure se le malformazioni del feto sono tali da incidere negativamente sul suo equilibrio psicofisico.

Tuttavia, la stessa Corte ha chiarito che non basta la sola presenza di malformazioni o la mancata informazione da parte del personale medico per ottenere un risarcimento per “nascita indesiderata”. Servono prove concrete della volontà della madre di voler interrompere la gravidanza, se adeguatamente informata.

Nascita indesiderata e responsabilità medica: cosa dice la legge

Nel nostro ordinamento, l’interruzione volontaria di gravidanza è regolata dalla Legge n. 194 del 1978. Secondo l’articolo 6 di tale legge, dopo il primo trimestre (quindi oltre i 90 giorni), l’aborto non è più una libera scelta della donna, ma è ammesso solo in circostanze specifiche:

  • Se la gravidanza o il parto comportano un grave pericolo per la salute della gestante;
  • Se le malformazioni del feto possono determinare seri danni fisici o psichici alla madre.

In questi casi, si parla di aborto terapeutico.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che per ottenere un eventuale risarcimento da nascita indesiderata, la madre deve dimostrare che avrebbe interrotto la gravidanza, se fosse stata correttamente informata delle condizioni del nascituro. E questa prova può derivare anche da presunzioni, come ad esempio dichiarazioni, comportamenti, o altre evidenze documentali.

Il caso: malformazioni non rilevate e nessun consenso consapevole

Nel caso esaminato dalla Corte, una coppia aveva citato in giudizio l’ASL di Taranto, ritenendo che i medici avessero omesso di diagnosticare una grave malformazione del feto durante l’ecografia morfologica effettuata intorno alla 20ª settimana.

La donna, secondo quanto sostenuto dai coniugi, non era stata informata della condizione del nascituro e, se lo fosse stata, avrebbe potuto valutare l’interruzione della gravidanza, evitando così una lesione al suo diritto all’autodeterminazione.

Va detto che, sebbene la paziente fosse inizialmente ricoverata presso l’ospedale pubblico, il parto era poi avvenuto in una casa di cura privata. Questo dettaglio ha avuto un certo peso nella ricostruzione della vicenda.

I giudici si dividono: Tribunale, Appello e Cassazione a confronto

Primo grado: nessun risarcimento

Il Tribunale di Taranto, in primo grado, aveva respinto la richiesta di risarcimento. Secondo i giudici, non era stato dimostrato che l’informazione omessa sulla malformazione avrebbe effettivamente portato la madre a richiedere l’aborto. Inoltre, non venne nemmeno disposta una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) medico-legale.

Appello: la sentenza viene ribaltata

La situazione cambia in Appello, dove la Corte territoriale di Lecce decide di approfondire la vicenda con una CTU. I periti rilevano due aspetti fondamentali:

  • L’esame morfologico avrebbe permesso di rilevare la malformazione del feto;
  • La madre, una volta venuta a conoscenza del problema, aveva sviluppato una forma di depressione clinica.

In base a questi elementi, la Corte riconosce la responsabilità dei medici per non aver informato correttamente la gestante e dispone un risarcimento in favore della coppia, a carico sia dell’ASL che della casa di cura.

Cassazione: la svolta finale

Ma l’ultima parola spetta alla Cassazione, che accoglie il ricorso dell’ASL di Taranto e annulla la decisione della Corte d’Appello. I giudici supremi fanno riferimento alla giurisprudenza consolidata, in particolare alla sentenza a Sezioni Unite n. 25767/2015, considerata il punto fermo in materia di danno da nascita indesiderata.

Secondo la Suprema Corte:

  • Non esiste un diritto del bambino a nascere sano: il sistema tutela la salute e l’autodeterminazione della madre, non la “perfezione” del nascituro;
  • Il risarcimento non è automatico in caso di diagnosi mancata o informazione omessa;
  • È la donna che deve dimostrare, anche solo per presunzione, che avrebbe interrotto la gravidanza se avesse saputo delle malformazioni.

Nel caso concreto, tale prova non è stata ritenuta sufficientemente solida, e dunque nessun risarcimento è stato riconosciuto.

Considerazioni finali: la tutela della salute della madre al centro

Questa ordinanza conferma un principio centrale nel nostro ordinamento: dopo i 90 giorni, l’interruzione di gravidanza è possibile solo in presenza di rischi concreti e documentati per la salute della gestante, oppure in caso di gravi malformazioni che possano avere un impatto sul suo benessere fisico o psichico.

Inoltre, la Corte sottolinea che non basta una diagnosi mancata o una comunicazione carente da parte dei medici: la donna deve anche dimostrare la propria volontà, reale o presunta, di voler interrompere la gravidanza, e ciò non può essere dato per scontato.

Riferimento giurisprudenziale

Corte di Cassazione – Ordinanza 27 gennaio 2025, n. 1903
Legge 194/1978 – Art. 6 (interruzione di gravidanza oltre i 90 giorni)

Articolo a cura di: Dott. Luigi Pinò

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