LA FEDE PRIVILEGIATA DELLA CARTELLA CLINICA VALE SOLO PER LE ATTESTAZIONI CONTENUTE NELLA STESSA IN RELAZIONE ALLE TRASCRIZIONI DELLE ATTIVITA’ EFFETTUATE NEL CORSO DI UN RICOVERO OSPEDALIERO
La Corte di Cassazione con la pronuncia odierna, sentenza n. 16737 del 17 giugno 2024, si è soffermata su quali possano essere gli elementi con efficacia probatoria all’interno della cartella clinica e sulla rilevanza che acquisisce quest’ultima all’interno del giudizio.
La cartella clinica, come noto, deve essere redatta dal medico, nel rispetto delle regole di buona pratica, deve contenere informazioni inerenti alla condizione patologica del paziente e devono essere annotate al suo interno tutte le attività compiute dai sanitari nel corso della degenza ospedaliera ai fini curativi o terapeutici.
La cartella clinica assume un ruolo centrale nei giudizi di responsabilità medica perché può essere usata dal giudicante come prova idonea per verificare il corretto operato dei professionisti coinvolti nella gestione clinico assistenziale del paziente.
La cartella clinica è un atto pubblico poiché documento redatto da un medico, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
Un concetto molto importante da ribadire è che le attestazioni della cartella clinica, anche se inerenti a fatti avvenuti in presenza di un pubblico ufficiale, non possono costituire prova piena per colui che le ha redatte, secondo il principio per cui nessuno può precostituire prova a suo favore.
Bisogna pure sottolineare che le cartelle cliniche redatte da enti privati o da case di cura non hanno rilevanza probatoria privilegiata in quanto solo gli operatori di ospedali pubblici rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Le attestazioni contenute nella cartella clinica hanno natura di certificazione amministrativa per quanto riguarda le attività diagnostico terapeutiche effettuate nel corso dell’intervento; tutto ciò che concerne la diagnosi o la manifestazione di scienza non assumono una valenza privilegiata, ma concorrono con altri elementi probatori emersi nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, una donna incinta citava in giudizio l’Asl di Nuoro per chiedere il risarcimento dei danni in seguito al decesso della propria bambina.
La donna in gravidanza si recava al pronto soccorso per sottoporsi ad un esame strumentale ed il risultato dello stesso portava i sanitari a consigliarne il ricovero.
Nei giorni successivi la gestante veniva sottoposta ad ulteriori esami, fino a quando dall’ultimo tracciato emergeva la sofferenza del feto e così veniva immediatamente predisposto il taglio cesareo, ma purtroppo la situazione era ormai compromessa e la creatura nasceva già morta.
Secondo gli attori vi era stato un comportamento negligente da parte dei sanitari in quanto, nonostante la partoriente presentasse alcuni fattori di rischio, non avevano monitorato la gestante e non accorgendosi tempestivamente della sofferenza del feto non predisponevano il parto cesareo, che avrebbe invece salvato la vita della piccolina.
Una critica ulteriore imputabile all’azienda sanitaria era rappresentata dall’incompletezza della cartella clinica dove, in particolare, non era stato né registrato né annotato l’esito di un tracciato effettivamente svolto la sera prima del parto, come accertato dal gip, dal quale emergeva uno stato di crisi del feto (fase preagonica) con l’impellente necessità di effettuare un taglio cesareo.
Il ritardo dei sanitari provocava il decesso della bambina.
La domanda presentata dagli attori veniva accolta dal Tribunale e quindi l’ASL di Nuoro era stata ritenuta responsabile per il decesso della piccolina.
L’azienda sanitaria si opponeva alla sentenza di prime cure e ricorreva in Appello.
La Corte Territoriale, però, ribaltava quanto stabilito dal Tribunale e rigettava la domanda risarcitoria in quanto secondo una nuova consulenza d’ufficio non erano emersi elementi tali da dover indurre i sanitari ad effettuare ulteriori controlli più frequenti poiché la situazione non destava preoccupazione.
Secondo la Corte di Appello, inoltre, la scelta attendista dei sanitari di non intervenire era corretta in quanto la situazione non era critica; mentre la problematica della sofferenza del feto era emersa solamente al momento del taglio cesareo e quindi la dipartita della bambina era dipesa da una causa imprevedibile.
Gli ermellini hanno ribadito che:” non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa annotate”.
In altre parole, ciò significa che non è necessaria la querela di falso per contestare una diagnosi o un’opinione espressa dal medico redattore.
Altra questione è quella relativa al valore delle mancanze della cartella clinica ovvero bisogna chiedersi quale può essere il valore probatorio della cartella in riferimento alle attività non annotate al suo interno.
La Suprema Corte, per quanto riguarda il valore delle mancanze della cartella clinica, ha affermato che, il contenuto di fede privilegiata con valore di prova fino a querela di falso, è riferito solamente ai dati obiettivi e alle attività svolte inserite nella cartella; mentre non è possibile affermare con sicurezza che qualche altra cosa non sia stata fatta solo perché non è inserita all’interno della cartella clinica.
Gli ermellini hanno affermato pure che la prova dell’effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica può essere fornita con ogni mezzo, ad esempio, le prove riportate dai testimoni.
I giudici della Suprema Corte, nel caso di specie, affermano che la Corte Territoriale, al fine di ricostruire gli avvenimenti precedenti al parto, doveva prendere in esame le prove dei test così da poter effettuare una valutazione corretta o meno dell’operato dei sanitari.
In virtù di tale spiegazione quindi, la Corte di Cassazione riteneva errato quanto affermato dalla Corte di Appello e quindi rimetteva il caso alla Corte di Appello con composizione differente.
Dott. Luigi Pinò


