IL CONSENSO INFORMATO NEI CASI DI RESPONSABILITA’ MEDICA

La Suprema Corte con l’ordinanza 7 gennaio 2026 n. 316, ribadisce un concetto rilevante nei casi di responsabilità medica ossia che il modulo del consenso informato, finanche nei casi di interventi complessi, non deve essere mai generico, ma deve risultare invece adeguato e contemplare i possibili rischi legati alla prestazione, le eventuali complicanze e le alternative praticabili nel caso di specie.

Questa pronuncia è molto importante perché non solo ribadisce la centralità del consenso informato, ma enfatizza anche che deve essere la struttura sanitaria a dimostrare di aver fornito – tramite il medico- una completa ed esaustiva informazione al paziente, in modo che quest’ultimo possa far valere il suo diritto di autodeterminazione e di scelta per quanto riguarda la sua salute.

Ricordiamo che il consenso non può mai essere presunto o tacito ai sensi della Cass. n. 32124/2019.

Il consenso informato rappresenta un requisito essenziale affinché il trattamento sanitario non possa essere considerato illegittimo in quanto da un lato, il paziente ha il diritto di ricevere tutte le informazioni adeguate alla prestazione sanitaria e decidere di conseguenza, dall’altro, il medico ha il dovere e l’obbligo di informarlo correttamente per non ledere il diritto di scelta e di autodeterminazione del malato.

Affinché il rapporto medico – paziente funzioni, occorre una profonda sinergia con il professionista perché solo quest’ultimo è in grado di saper valutare al meglio le alternative esistenti o le possibili complicazioni legate al percorso di cure mediche e chirurgiche.

Il caso che tratteremo in questo articolo è inerente ai postumi subiti da una donna in seguito ad un intervento chirurgico in relazione al quale la medesima non aveva ricevuto un’adeguata informazione.

La questione riguardante il consenso informato negli anni è stata molto dibattuta in giurisprudenza perché ci si è trovati di fronte ad un argomento abbastanza complesso e di non facile risoluzione.

Il consenso deve possedere alcune caratteristiche e, in particolare, deve essere:

  • Specifico: riferito ad un atto medico ben definito;
  • Personale: espresso direttamente dal paziente, tranne nei casi di incapacità di intendere o volere (minorenni o malati di mente);
  • Libero: non condizionato da terze persone o da pressioni esterne;
  • Revocabile: il paziente può ritirare il consenso in qualsiasi momento;
  • Informato e consapevole: il paziente deve ricevere informazioni dettagliate dal medico su rischi, benefici e su alternative.

Ritornando al caso di specie, la donna citava in giudizio la struttura sanitaria presso la quale era stata operata per richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non legati all’intervento subito e alla complicanza consistente in una grave incontinenza urinaria ed altre problematiche di natura anche sessuale che compromettevano il suo benessere psicofisico sotto ogni ambito.

In primo grado, la pretesa risarcitoria della parte attrice veniva accolta e l’azienda ospedaliera di Padova veniva riconosciuta responsabile, con conseguente obbligo a corrispondere € 192.344,05 oltre interessi e spese di CTU e spese legali alla paziente.

Il giudice aveva emesso la sentenza di primo grado basandosi sulla responsabilità accertata da parte dei professionisti e sull’inadeguatezza del consenso informato fornito dalla donna, perché ritenuto non pienamente esaustivo riguardo ai rischi, alle possibili complicanze o alle soluzioni alternative.

Dopo la sentenza di prime cure, la parte soccombente ricorreva in appello.

In secondo grado, veniva ribaltata la pronuncia sull’assunto di un consenso informato valido e su una non diretta responsabilità riconosciuta in capo ai sanitari per tutte le problematiche lamentate dalla signora.

Secondo la Corte Territoriale, infatti, i sanitari avevano fornito alla paziente alcune informazioni tali da indurla a scegliere l’intervento volto alla rimozione dell’utero e quindi l’azienda ospedaliera non doveva essere ritenuta responsabile.

La donna ricorreva in cassazione perché secondo la tesi difensiva non era vero che era stata adeguatamente informata e dall’intervento erano comunque subentrate alcune complicazioni, come una grave incontinenza urinaria, alcune lesioni vescicali, l’impossibilità di procreare e problemi di natura sessuale che avevano profondamente compromesso ed alterato il suo benessere fisico e psicofisico in ogni ambito.

Secondo gli ermellini, la Corte di Appello aveva errato nel considerare fornito il consenso informato, perché era emerso che si trattava di un modulo prestampato dove non erano indicate né le complicanze inevitabili, né le alternative ipotetiche e nemmeno i rischi legati all’intervento.

In altre parole, si trattava di un modulo di consenso informato insufficiente e generico, inadatto per la complessa operazione a cui doveva essere sottoposta la paziente e quindi l’assenso era stato dato senza aver ricevuto una piena, una completa e dettagliata informazione.

In virtù di tale argomentazione logico deduttiva l’Azienda Sanitaria era ritenuta responsabile per la mancata informazione e per la lesione del diritto di autodeterminazione.

È stato anche ribadito che è possibile disporre dei moduli prestampati purché in essi vengono contenute tutte le informazioni dettagliate, le alternative terapeutiche, i rischi connessi e i vantaggi sperati.

Dott. Luigi Pinò

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