LA PERDITA DEL FETO NEI CASI DI RESPONSABILITA’ MEDICA È UN DANNO RISARCIBILE E VA INQUADRATO NELLA TIPOLOGIA DI DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE SEGUENDO LE TABELLE MILANESI

L’ordinanza del 6 ottobre 2025 n. 26826 pronunciata dalla Corte di Cassazione segna un notevole passo avanti dal momento che riconosce il diritto al risarcimento dei genitori che perdono il loro bambino durante il periodo gestazionale.

Il fulcro nodale della questione risiede nella circostanza secondo cui, ai fini del quantum risarcitorio, occorre equiparare la morte del feto al danno da perdita del rapporto parentale.

La terza sezione civile con il dott. Giacomo Travaglino in qualità di presidente estensore della pronuncia in esame, ha ribadito che il danno da perdita del rapporto parentale non può essere ridotto solo perché il feto non è nato vivo.

Il risarcimento, infatti, deve tener conto della relazione affettiva già esistente tra i genitori e il concepito, riconoscendo un valore effettivo al legame che si consolida durante tutto il periodo della gestazione.

Nel caso in esame, una giovane donna di 25 anni era giunta alla 41° settimana di gravidanza e veniva ricoverata presso l’ospedale Rummo di Benevento per concepire la sua bambina che, almeno sino ad allora, stava in perfette condizioni cliniche.

I sanitari, dopo gli accertamenti strumentali svolti, nonostante i chiari segnali di sofferenza fetale emersi sin da subito, erroneamente decidevano di effettuare solo dei tracciati cardiotocografici e ritardavano il parto cesareo di oltre 12 ore, nonostante le richieste dei genitori della partoriente e la gravità della situazione in atto.

I medici, dunque, solo la mattina seguente portavano la giovane mamma in sala operatoria ma oramai la situazione era abbastanza compromessa tanto che la bambina nasceva morta proprio per la grave asfissia perinatale.

L’asfissia perinatale è una condizione caratterizzata da una carenza di ossigeno nell’organismo e questa problematica può determinare nei casi peggiori la morte o, qualora si riuscisse a sopravvivere, è comunque atta a compromettere la funzionalità di organi principali.

Sia i genitori della bambina, sia i rispettivi nonni materni e paterni e sia i successivi fratellini concepiti e venuti alla luce dopo il tragico evento hanno proposto l’azione di risarcimento del danno.

Il Tribunale adito, esperita la consulenza tecnica d’Ufficio, accertava la responsabilità dei sanitari coinvolti nella gestione clinica della partoriente. Veniva, dunque, accolta la domanda proposta, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno sia ai genitori, sia ai nonni, mentre veniva rigettata quella dei fratelli perché non ancora concepiti all’epoca dei fatti. La gravidanza è una relazione affettiva piena e la perdita del feto può avere alcune ripercussioni sul rapporto familiare già costituito e non su quello eventuale o futuro.

Il quantum del ristoro ammontava per ciascuno dei genitori a € 165.000,00 euro, sulla scorta delle tabelle Milanesi previste in caso di perdita del rapporto parentale e una somma pari a € 24.000,00 per ciascuno dei nonni.

La struttura sanitaria e la compagnia assicuratrice ricorrevano in appello e in questo grado di giudizio la sentenza veniva modificata in relazione agli importi riconosciuti.

Secondo la Corte territoriale aveva errato il tribunale di primo grado perché, a parer del Collegio, si configurava nel caso di specie non una perdita del rapporto parentale quanto, invece, la lesione di una “relazione affettiva potenziale” e quindi, dal momento che non si era ancora effettivamente consolidata una “relazione affettiva concreta e reale”, occorreva prevedere una decurtazione notevole del quantum sino a dimezzarlo.

Parte attrice si opponeva alla sentenza di II° grado e proponeva ricorso in Cassazione.

Secondo gli Ermellini, invece, la relazione tra genitori e figlio si instaura già con la gravidanza, per poi consolidarsi nel corso della vita e la perdita del feto configura una sofferenza reale e profonda sotto due aspetti: quello di natura dinamico relazionale, perché tiene conto del cambiamento radicale delle abitudini di vita della coppia di genitori e quello di natura morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore, percepita nel vissuto interiore soprattutto per la mamma che ha portato in grembo il feto ma anche per il padre.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la terza sezione civile riconosce che la Corte territoriale ha errato nel prevedere una riduzione automatica del 50% del risarcimento, poiché la sofferenza provata dai genitori era stata intensa e reale, quindi tale ridimensionamento non era lecito da un punto di vista giuridico.

La Corte di Cassazione ha ribadito che in sede di appello sono state correttamente applicate le Tabelle milanesi precisando che le stesse sono comunemente “applicabili e vincolanti, potendo il giudice e l’interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso”.

Nell’ottica dell’esigenza di garantire uniformità, dunque, viene ribadito che il criterio da adottare nel risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è quello meneghino, considerando però tutte le circostanze presenti nel caso in concreto.

Dott. Luigi Pinò

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