IL RICONOSCIMENTO IN CAPO AD UN MINORE DEL DIRITTO IPOTETICO AD AVERE UN RAPPORTO DI FRATELLANZA

La Corte di Cassazione con la sentenza 11 marzo 2025 n. 6517, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno presentata da una coppia di genitori in favore della figlia per la perdita della possibilità da parte della medesima di avere un fratello o una sorella, in quanto la mamma – durante il parto – avendo contratto un’infezione, aveva subito un intervento di asportazione dell’utero.

Il punto centrale della sopracitata pronuncia è rappresentato dal riconoscimento giuridico del diritto di poter instaurare un ipotetico vincolo affettivo con un fratello o una sorella purché venga fornita la prova, da parte dei richiedenti, del pregiudizio concretamente subito.

Gli Ermellini si erano già espressi su una circostanza simile già con la sentenza n. 17554 del 2020 e difatti, la pronuncia del 2025 ricalca quanto già precedentemente statuito.

Viene ancora una volta ribadito il diritto ipotetico, in capo al minore, di poter godere della presenza e del legame affettivo di fratellanza, tuttavia, è indispensabile che venga provato in giudizio sia la volontà dei genitori di dare alla luce altri bambini, sia quanto l’impossibilità di avere un fratello o una sorella abbia condizionato e compromesso nello specifico il benessere del figlio unico.

Nel caso in esame, veniva dunque negata la possibilità di ristoro in capo alla minore perché i rispettivi genitori, pur avendo dimostrato di voler ampliare la loro famiglia nucleare, non hanno invece allegato e dimostrato come l’infertilità della madre abbia effettivamente creato un disagio alla minore. Di fatto, manca la prova concreta del danno subito dalla neonata.  Pertanto, veniva riconosciuto sicuramente il danno patito dai genitori conseguenti all’asportazione chirurgica dell’utero ma, al contempo, rigettata la richiesta avanzata dai medesimi in nome e per conto della loro unica figlia.

Ne deriva che, in linea astratta, tale tipologia di danno può essere fatta valere sia dai genitori sia anche dai figli poiché questi ultimi – in seguito alla perdita della capacità di procreare della loro madre – vedono compromessa la possibilità di instaurare un legame affettivo con un fratellino o una sorellina.

Le condizioni indispensabili per poter però validamente ottenere il ristoro sono:

  • la prova della volontà dei genitori di avere un progetto di famiglia numerosa;
  • la dimostrazione del pregiudizio che il minore avrebbe sofferto per l’assenza del legame con un futuro fratello o sorella.

Dott. Luigi Pinò

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