Danno da Lucida Agonia riconosciuto tramite Prova Presuntiva
Il danno da lucida agonia viene riconosciuto ai congiunti della vittima tramite una prova presuntiva e non una prova diretta della consapevolezza del sopraggiungere della morte da parte del malato
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 8 gennaio 2026 n. 468 ha definitivamente stabilito che è ammesso il ricorso alle presunzioni per poter riconoscere agli eredi il danno cosiddetto morale terminale o catastrofale.
Pertanto, in seguito al decesso di un prossimo congiunto, oltre al danno parentale è possibile richiedere sia il danno biologico terminale sia quello morale catastrofale, che sono entrambi trasmissibili agli eredi se maturati dal de cuius in vita.
Alla luce della pronuncia in esame, si può ritenere assolto l’onere probatorio degli eredi se i medesimi provano in giudizio la lucida agonia del morente attraverso la disamina del quadro clinico, l’analisi della documentazione relativa alla degenza ospedaliera e di tutte le ulteriori circostanze che possano facilmente far desumere che nel de cuius fosse presente la consapevolezza dell’evento morte.
Per ragioni di completezza, cerchiamo di fare chiarezza sul significato terminologico da attribuire al danno biologico terminale che si contraddistingue da quello da lucida agonia, o catastrofale.
Il primo, cioè il danno biologico terminale, rientra sempre nell’ambito dei danni alla salute e si configura allorquando la vittima non muore immediatamente e sopravvive per un apprezzabile lasso di tempo – tra l’evento lesivo e il decesso – che la prassi è solita far coincidere con almeno 24 ore.
Per detta tipologia di danno, ai fini del risarcimento, occorre dimostrare la compromissione temporanea psicofisica; la consapevolezza della vittima della fine imminente non è un requisito essenziale.
Ciò che viene risarcita è la perdita della capacità di riuscire a svolgere le normali attività quotidiane. Il quantum risarcitorio viene ricavato dai valori previsti per la liquidazione del danno biologico temporaneo.
Il danno morale catastrofale (danno da lucida agonia) è un danno morale e può essere definito come la sofferenza psichica estrema patita dalla persona per la percezione del sopraggiungere della morte e dunque tiene conto del dolore provato dalla vittima per l’approssimarsi del fine vita.
In detta ipotesi, dunque, costituisce un requisito indispensabile ai fini della sua configurazione la percezione soggettiva della morte poiché ciò che viene risarcito è proprio quel sentimento di paura, di angoscia e di terrore che attanaglia il de cuius.
In detta posta di danno, è invece possibile prescindere dalla durata di un apprezzabile lasso di tempo tra la morte e la lesione subita.
Nel caso in esame, siamo in presenza di un decesso del paziente con un quadro clinico critico a causa di un errore medico.
In particolare, i parenti della vittima chiedevano il risarcimento del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale.
Il Tribunale adito accoglieva parzialmente la pretesa risarcitoria dei ricorrenti, riteneva responsabile l’Azienda Unità Sanitaria Locale dell’Umbria e riconosceva un risarcimento di 200.000 euro alla moglie, mentre a ciascuno dei due fratelli veniva liquidata una somma inferiore pari a 50.000 euro.
Parte attrice ricorreva in appello poiché era stato riconosciuto solamente il danno biologico terminale e non quello da lucida agonia.
Tuttavia, il Collegio giudicante rigettava la pretesa risarcitoria, pur riconoscendo che gli attori avevano provato in giudizio che il de cuius era rimasto vigile fino a poco prima del decesso.
Questo dato di per sé non veniva considerato idoneo a dimostrare la piena consapevolezza dell’imminenza dell’evento morte. In sostanza, dallo stato di vigilanza non era desumibile pure la percezione dell’evento fatale.
La Corte di Appello, dunque, aveva escluso il danno da lucida agonia anche perché gli eredi non avevano fornito una prova “diretta” della consapevolezza della vittima dell’avvicinarsi dell’exitus.
Mancava, infatti, ad esempio una dichiarazione espressa del paziente da cui poter desumere la sua angoscia per la morte imminente.
Secondo il giudice di legittimità, invece, la percezione dell’avvicinarsi dell’ora del decesso poteva essere dedotta o ricavata anche tramite la prova presuntiva, il sapere dell’esperienza comune o, addirittura, facendo ricorso alla documentazione clinica.
Il punto centrale della questione è rappresentato dalla prova tramite la quale far evincere la lucida consapevolezza della vittima per l’avvicinarsi della morte nel senso che prima era richiesta una prova diretta di tale percezione da parte dei parenti della vittima, mentre ora è possibile dimostrarla anche attraverso una forza mediata.
Questo cambiamento incide direttamente sull’onere probatorio in capo ai congiunti del de cuius in quanto ne è richiesto uno meno rigido e meno penalizzante per quanto riguarda la prova da fornire.
Dott. Luigi Pinò


