Danno Multifattoriale
Caratteristiche del danno biologivo multifattoriale e il principio dell’equivalenza delle cause
La Suprema Corte con la sentenza del 14 gennaio 2026 n. 760 ribadisce, ancora una volta, il principio secondo cui l’azienda sanitaria, quando il paziente subisce un danno alla salute – in seguito ad un errore medico -, è costretta a risarcirlo anche se il medesimo era affetto da patologie preesistenti.
Il punto nodale della questione è comprendere il ruolo svolto dalla condotta umana in presenza di un danno cosiddetto multifattoriale. Il danno alla salute può essere determinato, infatti, da cause naturali e /o da errore medico.
Per districarci in simili circostanze occorre tener presente che secondo la giurisprudenza consolidata dinanzi ad un danno biologico multifattoriale è importante utilizzare il principio di equivalenza delle cause di derivazione penalistica richiamando l’art.41 c.p., secondo cui, tutte le cause sono equivalenti, indipendentemente dalla loro importanza.
Ai fini del quantum risarcitorio, occorre però considerare l’incidenza del fattore umano o ricorrere ai criteri equitativi.
La vicenda che analizzeremo oggi prende spunto da un caso di ipoacusia grave riportata da una minore in seguito alle cure a cui è stata sottoposta per fronteggiare le infezioni contratte in ospedale.
L’ipoacusia altro non è che la perdita dell’udito che può riguardare una oppure entrambe le orecchie e può manifestarsi in forma lieve, acuta o grave.
I genitori della bambina agivano in giudizio per richiedere il ristoro del danno patito all’azienda ospedaliera di Padova ritenuta dai medesimi responsabile per i danni riportati dalla piccolina in seguito alle infezioni di Klebsiella Pneumoniae e di Strafilococco Capitis contratte durante la degenza ospedaliera.
Nell’analisi dei fatti, occorre pure precisare che la minore è stata sottoposta a cure antibiotiche che sono state considerate ototossiche ma che erano però inevitabili. La bambina riportava, dunque, una percentuale di invalidità permanente pari al 30%.
Il Tribunale adito respingeva la pretesa risarcitoria in quanto affermava che non era possibile dimostrare con certezza il nesso di causa esclusivo tra la patologia lamentata (perdita dell’udito) e le infezioni contratte.
Veniva espletata in primo grado una consulenza tecnica d’ufficio, secondo la quale i virus e le cure antibiotiche non erano state la causa principale dell’ipoacusia, ma dovevano ritenersi solo concause ed il peggioramento dello stato di salute era ascrivibile anche ad alcuni fattori naturali come, ad esempio, alla nascita prematura, al malfunzionamento nella trasmissione del nervo acustico fino alla rallentata o inefficiente trasmissione degli stimoli sonori.
In altre parole, in primo grado la struttura ospedaliera non era stata ritenuta responsabile poiché dalla consulenza medico legale non era possibile appurare fino a che punto l’errore ascrivibile alla resistente avesse avuto una rilevanza causale nel determinismo del peggioramento clinico della bambina.
Parte attrice si opponeva alla sentenza di prime cure e ricorreva in appello.
La Corte Territoriale, anche in questa sede, confermava la decisione di prime cure e riteneva non responsabile la struttura sanitaria.
Precisiamo che veniva disposta una nuova consulenza d’ufficio che riconosceva ancora una volta la valenza concausale delle cause eziologiche del problema lamentato dalla bambina e dichiarava altresì che non era possibile stabilire in che misura abbia influito la causa umana rispetto a quella naturale.
Sulla scorta di queste conclusioni, la Corte di Appello di Venezia stabiliva che l’azienda ospedaliera di Padova non doveva essere ritenuta responsabile.
I genitori della bambina si opponevano alla sentenza di II° grado e ricorrevano in Cassazione.
Ricapitolando la questione, ricordiamo che per poter giungere alla risoluzione della controversia, i fatti devono essere analizzati dapprima sul piano della causalità materiale e, in seguito, su quello della causalità giuridica.
Nel caso di specie, è stato accertato mediante due consulenze medico legali che le cause naturali hanno comportato a monte il danno uditivo della bambina, già prima della contrazione delle infezioni nosocomiali ed ancora prima, quindi, dell’impiego di antibiotici ototossici.
Tuttavia, non è possibile stabilire in che misura la terapia antibiotica abbia, a sua volta, inciso sul peggioramento della problematica dal momento che i farmaci ototossici erano anche stati assunti in dose eccessiva.
La circostanza per cui non sarebbe scientificamente possibile indicare quali sarebbero stati poi i postumi in assenza di infezioni è indifferente.
Per stabilire il quantum risarcitorio, occorre tener conto, quindi, anche dell’incidenza causale che ha avuto il fattore umano.
La questione del danno multifattoriale era stata già disciplinata dalla Cassazione civile con la sentenza n. 27526/21 secondo cui “se viene processualmente accertato che la causa naturale è tale da escludere il nesso di causa tra condotta umana ed evento, la domanda sarà rigettata; se la causa naturale ha rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all’evento, la responsabilità dell’evento sarà per intero ascritta all’autore della condotta illecita”. Attenzione, ai fini risarcitori, il danno andrà ristorato in base al proprio apporto causale o, in caso di impossibilità di determinazione, secondo criteri equitativi.
Dunque, tornando al caso in esame, secondo gli ermellini, la Corte di Appello ha commesso un errore poiché, anche in presenza di alcuni fattori naturali che potevano aver giocato un ruolo determinante nella produzione dell’evento dannoso, la responsabilità dell’azienda ospedaliera non doveva essere esclusa.
La Suprema Corte ha completamente rovesciato la sentenza di II grado perché nel caso in esame deve essere usato il “principio di equivalenza delle cause”, secondo cui quando l’evento dannoso è stato causato da più azioni o omissioni, tutte devono essere considerate rilevanti.
L’applicazione del principio di equivalenza delle cause nel caso in esame non comporta l’esclusione della responsabilità per l’azienda ospedaliera solo per il fatto che la bambina avesse alcune patologie preesistenti, poiché l’azione del sanitario ha avuto una efficienza concausale e dunque ha comportato un aggravamento clinico e, proprio per questo, la struttura sanitaria non può andare esente da responsabilità.
Ai fini del quantum risarcitorio, occorre adottare il criterio del danno biologico differenziale e quindi bisogna calcolare i valori monetari corrispondenti alle percentuali di invalidità riconosciute dalla consulenza medico legale e solo dopo sottrarre il valore monetario della percentuale definitiva a quello della percentuale legata alle patologie preesistenti.
Dott. Luigi Pinò


