NEI CASI DI RESPONSABILITA’ MEDICA SE LA SOFFERENZA INTERIORE SI TRASFORMA IN DANNO PSICHICO CRONICO E ACCERTATO, ALLORA TALE DANNO NON SARA’ INGLOBATO NEL DANNO BIOLOGICO
La Corte di Cassazione con la decisione in esame, ordinanza n. 10787 del 22 aprile 2024, si è pronunciata su un caso di malpractice sanitaria, in cui una donna riportava alcuni danni in seguito ad un intervento d’artroscopia al menisco destro, come, ad esempio, la lesione al tendine della rotula e quella del nervo femorale.
Le difficoltà incontrate dalla paziente nella fase post-operatoria avevano determinato nella medesima un danno psichico, accertato da un punto di vista medico legale e divenuto cronico.
Gli ermellini con questo provvedimento hanno ribadito la necessità di dover distinguere, nei casi di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione fisica, due tipologie di danno ossia quello psichico e quello morale.
Il danno psichico rappresenta la lesione della sfera mentale di una persona, che può essere accertata da un medico legale e quindi suscettibile di una valutazione economica, ricondotta all’evento lesivo subito e che determina un’alterazione dell’equilibrio psicofisico del danneggiato.
Il danno morale, invece, è lo stato di sofferenza interiore, il dolore dell’animo, un’afflizione emotiva per un breve periodo di tempo causata dall’evento traumatico e che non può essere accertata da un medico legale.
In altre parole, il danno morale è un turbamento emotivo, una sofferenza transitoria per il fatto lesivo subito, con una durata limitata e questa peculiarità, la temporaneità, non compromette in modo permanente le abitudini quotidiane della persona.
Il danno psichico è invece una categoria di danno autonoma ed anche diversa da quello biologico.
Il danno biologico è un danno da menomazione permanente o temporanea dell’integrità psicofisica di una persona, rappresenta la lesione tangibile dell’integrità psicofisica di una persona, può essere suscettibile di una valutazione medica e quindi è giuridicamente riconoscibile in modo più concreto.
Per ottenere il risarcimento del danno psichico è importante non solo accertare la responsabilità del soggetto che ha commesso l’illecito, ma anche dimostrare il nesso di causa tra il danno lamentato dalla vittima (condizione psicopatologica sopravvenuta nel caso di specie) e il fatto illecito commesso da terze persone.
La Cassazione ha pure precisato che il danno psichico è, a sua volta, una forma ulteriore di danno e non va, dunque, risarcito come un tutt’uno del danno biologico; anzi costituendo un’autonoma categoria di danno deve essere accertato autonomamente con una consulenza tecnica d’ufficio.
Il caso di specie riguardava la richiesta risarcitoria formulata da una paziente che aveva subito alcuni gravi danni a causa di un intervento d’artroscopia al menisco effettuato nel 2002 con alcune complicanze nella fase post-operatoria, che avevano determinato nella donna una depressione cronica.
La parte attrice citava in giudizio la struttura sanitaria (Istituto Ortopedico Rizzoli) e i professionisti (anestesista e medico chirurgo), che avevano eseguito l’operazione per chiedere il risarcimento dei danni subiti dalla paziente in seguito all’intervento non correttamente eseguito.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e riteneva responsabili le parti convenute, obbligandole a pagare una somma di 600.000 mila euro a titolo di danno non patrimoniale e altre somme (7.000 e 21.000 euro) come danno patrimoniale in favore della paziente, in particolare si faceva riferimento alle spese mediche già sostenute e a quelle future da sostenere in un secondo momento.
Le parti soccombenti si opponevano alla sentenza di prime cure e ricorrevano in Appello.
La Corte Territoriale riconosceva la responsabilità solo in capo all’anestesista per la manovra errata effettuata e non in capo al chirurgo, rivalutava la lesione subita ridimensionava il risarcimento e riconosceva circa 20.000 euro alla parte attrice in virtù delle conseguenze legate al decorso post-operatorio, che avevano determinato nella medesima una depressione cronica.
La donna si opponeva alla sentenza della Corte d’Appello e ricorreva in Cassazione.
Secondo gli ermellini il danno psichico, se cronico e accertato clinicamente, va classificato come danno biologico e non come danno morale.
Secondo la Suprema Corte quando la sofferenza interiore per le complicanze legate ad un intervento chirurgico si trasforma in una condizione psicologica cronica, si ha il passaggio dal danno morale a quello psichico e in questo caso il danno psichico non può essere contemplato nel danno biologico perché si tratta di entità diverse di danno, ognuna autonoma e indipendente dall’altra.
Dott. Luigi Pinò


