Vaccino antinfluenzale e malattia rara: medico non responsabile, lo dice la Cassazione (Ord. n.38/2025)
Con l’Ordinanza n. 38 del 2 gennaio 2025, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi su un tema delicato e particolarmente attuale: la responsabilità del medico in relazione alla somministrazione del vaccino antinfluenzale e alla successiva insorgenza di una malattia neurologica rara, l’encefalomielite acuta disseminata (nota come ADEM).
La vicenda, che ha visto coinvolto un medico di base e un paziente poi colpito anche da sclerosi multipla, si è conclusa con un verdetto chiaro: nessuna responsabilità del medico, né sotto il profilo della diagnosi né rispetto al consenso informato.
Il caso clinico: un vaccino, una malattia rara e un lungo percorso giudiziario
Tutto inizia quando un paziente si rivolge al proprio medico di famiglia per ricevere il consueto vaccino antinfluenzale, in vista di un imminente viaggio di lavoro in Asia. L’uomo, in buona salute e con precedenti vaccinazioni senza complicazioni, riceve l’iniezione senza ricevere però – secondo quanto affermato successivamente – informazioni adeguate sui possibili effetti collaterali.
Nei giorni successivi iniziano i primi sintomi: febbre, dolori muscolari, difficoltà urinarie, fino a disturbi neurologici. Il paziente torna dalla dottoressa, che non collega immediatamente la sintomatologia al vaccino e sospetta un’altra patologia, richiedendo ulteriori accertamenti.
La diagnosi di ADEM e la comparsa della sclerosi multipla
Preoccupato per il peggioramento delle condizioni, l’uomo si rivolge a uno specialista neurologo, che consiglia il ricovero urgente presso l’Ospedale Riuniti di Bergamo. Lì, una risonanza magnetica all’encefalo e al midollo spinale porta a una diagnosi di ADEM, una rara malattia infiammatoria demielinizzante del sistema nervoso centrale, potenzialmente collegata a infezioni virali o vaccinazioni. Fortunatamente, l’intervento tempestivo e le cure specifiche consentono un primo miglioramento del quadro clinico. Tuttavia, il paziente intraprende un lungo percorso terapeutico e, anni dopo, riceve una diagnosi definitiva di sclerosi multipla.
È a quel punto che decide di agire per vie legali, citando in giudizio la dottoressa per ottenere un risarcimento danni.
Le accuse: consenso informato violato e diagnosi tardiva
Nel corso del processo, la parte attrice contesta alla professionista tre presunti errori:
- La mancata acquisizione del consenso informato alla vaccinazione;
- Un ritardo nella diagnosi della sindrome di ADEM;
- Il supposto legame causale tra la vaccinazione e l’insorgenza della sclerosi multipla.
In primo grado, il Tribunale accoglie le richieste del paziente, riconoscendo un nesso tra la vaccinazione e l’encefalomielite e condannando la dottoressa a pagare:
- 250.000 euro per danno biologico permanente;
- 1.250 euro per spese mediche future.
L’Appello ribalta tutto, la Cassazione conferma: medico non responsabile
La decisione del Tribunale viene però completamente sconfessata in Appello. E la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 2 gennaio 2025, conferma la totale assenza di responsabilità da parte del medico.
Nel motivare la sentenza, la Suprema Corte richiama quattro principi chiave:
1. Violazione del consenso informato: non basta per il risarcimento
È vero – sottolinea la Corte – che il consenso informato non fu acquisito correttamente. Tuttavia, non è stato dimostrato che, se il paziente fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il vaccino. Manca, quindi, il cosiddetto giudizio controfattuale: cioè, la prova che l’omissione abbia realmente inciso sulla decisione.
2. Somministrazione regolare del vaccino
La vaccinazione era stata effettuata correttamente, nel rispetto delle indicazioni sanitarie, e senza alcuna controindicazione clinica rilevabile al momento.
3. Diagnosi tardiva, ma senza effetti sulla prognosi
La CTU (consulenza tecnica d’ufficio) ha stabilito che il ritardo diagnostico – seppur verificatosi – non ha peggiorato la prognosi della malattia, né ha influito sul decorso terapeutico, che sarebbe stato comunque lungo e complesso.
4. Nessun nesso tra ADEM e sclerosi multipla
Infine, la Cassazione chiarisce che non vi è alcun collegamento scientifico accertato tra la sindrome ADEM e la successiva comparsa della sclerosi multipla. Le due patologie sono clinicamente distinte e non correlate dal punto di vista eziologico.
Le conclusioni della Corte: chiarezza sui limiti della responsabilità medica
Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione rimette ordine in una materia spesso oggetto di controversie legali, sottolineando che la responsabilità medica non può essere riconosciuta automaticamente in presenza di eventi avversi, ma solo laddove esista un reale nesso causale, adeguatamente provato.
Anche in presenza di un consenso informato carente, il paziente deve dimostrare che, se correttamente informato, avrebbe agito in modo diverso. E, nel caso specifico, la somministrazione del vaccino è risultata giustificata, corretta e non causa diretta della malattia successiva.
Corte di Cassazione – Ordinanza 2 gennaio 2025, n. 38
Articolo a cura di: Dott. Luigi Pinò


