Risarcimento Pieno per i Genitori in caso di Morte del Feto
I genitori nel caso di morte del feto dovuto ad un errore medico hanno diritto ad un pieno risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
Il Tribunale ordinario di Arezzo con l’emissione della sentenza 20 ottobre 2025 n. 655 si allinea a quanto recentemente scalfito e precisato dalla Cassazione con sentenza n.26826/2025.
Dunque è ormai assodato che la morte prematura del feto durante il travaglio, legittima la richiesta di risarcimento del danno da parte dei genitori e dei prossimi congiunti poiché si configura un danno da perdita del rapporto parentale.
Nel caso di specie, i genitori, in seguito alla morte del bambino, insieme alla nonna materna dapprima agivano in sede penale conclusosi però con “sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste”.
Successivamente veniva promosso, in sede civile, un ricorso ex art 696 bis cpc e, una volta fatti salvi gli effetti della domanda, ancor prima che venisse depositata la consulenza medico legale, veniva incardinato il ricorso ex art. 281 sexies cpc.
La pretesa risarcitoria veniva accolta dal Tribunale adito poiché dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio emergeva che il decesso del piccolino era stato causato dai sanitari.
In particolare, due erano le censure accertate sia nella fase di travaglio sia durante l’espletamento del parto:
- un atteggiamento gravemente attendista sfociato in un ingiustificabile ritardo nell’esecuzione del taglio cesareo che aveva favorito lo sviluppo di una sofferenza fetale;
- un’errata gestione caratterizzata da manovre improprie eseguite durante l’estrazione del feto che avrebbero comportato lo schiacciamento delle ossa craniche fetali.
Alla luce della consulenza tecnica era stato quindi riconosciuto che la morte del feto era ascrivibile ai sanitari e, pertanto, ai genitori e ai prossimi congiunti è stato riconosciuto il diritto ad essere ristorati.
In relazione al quantum risarcitorio, il Tribunale di Arezzo ha liquidato il danno come segue:
- € 276.910,11, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo per ciascuno dei genitori;
- € 82.653,53 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo per la nonna materna.
Nell’elaborazione dell’ordinanza, il Giudice ha tenuto conto delle statuizioni della recente pronuncia di cassazione, la n. 26826/2025 e quindi, anche in questo caso, a nulla rileva l’obiezione secondo cui l’entità del risarcimento va ridotto perché il bambino è nato morto perché il rapporto genitoriale inizia con la gravidanza.
I genitori assumono tale qualifica sin da quando il feto cresce nel grembo materno ed entrambi iniziano una relazione profonda con il concepito che, momento dopo momento, viene considerato come membro della famiglia.
Nasce, in tal modo, il legame affettivo tra genitori e bambino.
Ecco il perché la morte del feto, ancor prima della nascita, comporta comunque un dolore umano estremo con la possibilità di incidere non solo sull’ambito dinamico relazionale, ma anche in ambito morale soggettivo.
Alla luce delle suesposte motivazioni, si comprende la ragione per cui, anche in casi come quello affrontato nel presente articolo, la pretesa risarcitoria implica per i genitori e i prossimi congiunti un pieno e integrale risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che non potrà legittimamente essere decurtato solo perché si tratta di un bimbo nato morto.
In questi casi, dunque, il danno non riguarda solo la dimensione relazionale futura, ma va ad incidere anche sul legame affettivo già esistente e pienamente sviluppato nei nove mesi di gestazione.
Dott. Luigi Pinò


