Danno da Perdita del Rapporto Parentale
Il danno da perdita del rapporto parentale è risarcibile nella famiglia allargata anche al nuovo compagno poiché ciò che conta davvero è la condivisione di abitudini, un profondo legame e una relazione stabile affettiva, la gravità delle lesioni subite, lo stravolgimento della vita quotidiana e non tanto il vincolo di sangue.
In questo articolo traiamo spunto da una pronuncia della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza del 21 maggio 2026 n. 15532, pur non riguardando un caso di responsabilità medica, ha affrontato il tema del danno riflesso e di quello da perdita del rapporto parentale nell’ambito della famiglia allargata e ha ribadito alcuni principi che, per analogia, si applicano anche nei giudizi di risarcimento del danno.
È stato prevalentemente valorizzato il criterio secondo cui il vincolo di sangue non è il requisito unico ed essenziale per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, purché alla base si provi l’esistenza di una stabile relazione affettiva, di un legame duraturo e di una relazione di vita comune fra i soggetti interessati.
In sostanza, tanto il danno riflesso quanto quello parentale sono riconosciuti poiché si radicano sull’alterazione della vita quotidiana di ciascuno degli aventi diritto in relazione alle sopravvenute necessità del familiare danneggiato.
Gli ermellini con la pronuncia in esame ribadiscono che il danno da lesione del rapporto parentale può essere risarcito non solo tra i consanguinei ma anche in favore del soggetto convivente che abbia provato di avere una relazione stabile con la diretta interessata.
Nell’ambito di una famiglia allargata, è ammesso il ricorso alla prova presuntiva.
Ai fini del risarcimento del danno e della riconosciuta legittimazione ad agire si deve tener conto di elementi come, ad esempio, l’effettività del legame, la condivisone della vita familiare e l’esistenza di un rapporto caratterizzato da una stabile relazione affettiva, dalla partecipazione alla vita quotidiana e dall’appartenenza al medesimo nucleo familiare allargato.
L’ordinanza in esame trae spunto da una vicenda che ha riguardato una ragazza coinvolta in un sinistro stradale, in seguito al quale ha perso la gamba.
Agivano in giudizio sia la vittima principale, sia i genitori della medesima, sia il nuovo compagno della madre e i fratelli.
Il Tribunale di Milano riconosceva il ristoro ai familiari e alla vittima per quanto riguarda il danno patrimoniale e non mentre veniva rigettata la pretesa risarcitoria avanzata dal fratello minore e dal compagno della madre.
Una volta proposto appello, la Corte Territoriale modificava la sentenza di primo grado riconoscendo il diritto al risarcimento del danno anche nei confronti del fratello della vittima primaria dell’incidente stradale, ma continuava a negare la tutela giuridica in favore del “padre acquisito” ritenendo generiche le allegazioni effettuate.
Occorre attendere la pronuncia della Cassazione per vedere soddisfatte le pretese del patrigno.
La censura principale mossa alla sentenza di appello partiva dalla considerazione che, senza fornire alcun ragionamento logico deduttivo ma basandosi su una motivazione apparente, la Corte Territoriale aveva omesso di considerare sufficienti gli stessi elementi provati in giudizio che erano risultati decisivi e avevano così permesso al fratello minore di aver diritto al risarcimento.
Di fatto, lo stravolgimento della vita, il cambiare più volte abitazione per andare incontro alle esigenze della vittima principale, il radicale cambiamento nella quotidianità e nelle abitudini della famiglia avevano generato immancabilmente un pregiudizio anche nei confronti del nuovo marito della madre che, dunque, andava ristorato.
Secondo i giudici di legittimità la motivazione della Corte di appello non poteva essere accolta in quanto non supportata da alcuna spiegazione atta a dimostrare perché, dinanzi ad identici elementi fattuali, si giungesse a conclusioni differenti.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame ribadisce il principio secondo cui: il danno da lesione del rapporto parentale è risarcibile anche nelle famiglie allargate purché sia provata, anche presuntivamente, la presenza di una relazione stabile, un profondo legame affettivo e di un progetto di vita comune.
Dott. Luigi Pinò


