Negato Risarcimento Danno Biologico

Il danno biologico terminale non può essere liquidato sulla scorta delle tabelle previste per il danno biologico permanente.

La Corte di Cassazione con il provvedimento in esame, ordinanza 12 marzo 2026 n. 5677, si è occupata di un caso di responsabilità medica inerente al decesso di una giovane donna di 37 anni avvenuto dopo 4 giorni dall’esecuzione di un intervento di chirurgia bariatrica presso una clinica privata calabrese.

La paziente aveva scelto di ricorrere al bypass gastrico per trattare la grave obesità di cui era affetta e migliorare l’ipertensione.

Nell’immediatezza, si sono manifestati dei chiari segnali come forti dolori addominali e difficoltà respiratorie che avrebbero dovuto subito allarmare i sanitari ma così non è stato.

Le condizioni cliniche, man mano, apparivano sempre più scadute e la signora, ha registrato sin da subito un inesorabile peggioramento clinico per via del versamento addominale e di una grave compromissione emodinamica.

I sanitari hanno compreso la gravità della situazione con estremo ritardo e pur riportando la medesima in sala operatoria d’urgenza, ormai era troppo tardi e non riuscivano a salvare la giovane vita.

L’atteggiamento omissivo ed attendista adottato dall’equipe medico-chirurgica coinvolta hanno determinato la dipartita della trentasettenne.

I familiari della vittima, in particolare, il marito, i due figli, i due genitori e la sorella agivano in giudizio contro la struttura sanitaria e contro alcuni dei professionisti.

In particolare, i congiunti della vittima chiedevano il risarcimento del:

  1. danno da perdita del rapporto parentale;
  2. danno biologico terminale;
  3. danno morale catastrofale;
  4. danno patrimoniale da perdita dell’apporto lavorativo;
  5. danno domestico.

In primo grado, è stato però riconosciuto solo il danno non patrimoniale iure proprio, prevendendo così un ristoro complessivo di € 1.105.000 oltre accessori.

I congiunti proponevano appello innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Paola e ottenevano il riconoscimento anche del danno biologico terminale e di quello catastrofale, entrambe voci di danno iure hereditatis, per un importo estremamente elevato di € 775.000.

Occorre precisare che la paziente si sottoponeva al primo intervento in data 14 ottobre e moriva subito dopo il secondo effettuato il 18 ottobre. In quei 4 giorni era emerso che la medesima era rimasta pienamente cosciente e aveva patito dolori atroci.

Prima di proseguire nell’analisi della vicenda pare opportuno ricordare che il danno biologico terminale rappresenta il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel lasso di tempo intercorrente tra la lesione mortale e il decesso. Si tratta di un danno temporaneo da riconoscere in termini di massima entità ed intensità e viene erogato a prescindere dalla percezione della vittima dell’avvicinarsi della propria fine. Viene definito, dunque, come l’invalidità temporanea totale nello spazio temporale compreso tra il fatto illecito e l’exitus finale.

Esso ovviamente si distingue dal danno di invalidità permanente.

Il danno morale catastrofale altro non è che la sofferenza psichica intensa provata dalla vittima che è in grado di percepire, in modo consapevole e lucido, l’imminenza della propria morte. Per questa posta di danno un requisito essenziale è rappresentato dalla coscienza del danneggiato della propria condizione.

È, inoltre, opportuno segnalare che entrambe le tipologie di danno, se la morte è istantanea, non danno diritto ad un risarcimento per i familiari del defunto.

Tornando al giudizio, investita la Corte di Cassazione, si perviene alla conclusione secondo cui il ristoro previsto dalla Corte territoriale era errato per via dei parametri impropriamente utilizzati per la sua quantificazione.

        La Corte di Appello di Catanzaro, infatti, ai fini del quantum risarcitorio ha erroneamente applicato il valore delle tabelle di Milano riconosciuto per la liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente in misura prossima al 100%.

In sostanza, in sede di gravame, sono state adottate le tabelle previste per il danno biologico permanente senza tenere conto che, nel caso di specie, la signora era morta e quindi doveva essere liquidato il danno biologico terminale che è, invece, temporaneo e che andava parametrato in relazione ai 4 giorni di sopravvivenza.

In relazione al danno biologico terminale, precisiamo quanto segue:

  1. deve essere liquidato equitativamente tenendo conto del pregiudizio subito dalla vittima per il periodo intercorrente tra la lesione e la morte;
  2. la lesione deve essere considerata di massima entità ed intensità per il tempo di permanenza in vita;
  3. ai fini della liquidazione si deve applicare la personalizzazione del danno e quindi il ristoro non può mai ammontare ad un valore simbolico;
  4. non deve essere inquadrato come danno biologico permanente data la natura temporanea di danno biologico terminale.

La Suprema Corte quindi nella pronuncia in esame disponeva la parziale cassazione della sentenza impugnata e rinviava la trattazione della causa alla Corte di Appello che dovrà procedere ad una nuova liquidazione del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale.

 

Dott. Luigi Pinò

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