Infezioni Ospedaliere: Come comportarsi?
Nel caso di infezioni ospedaliere deve essere la struttura sanitaria a provare la prevenzione specifica rispetto al caso in concreto.
La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, ordinanza del 1° settembre 2026 n. 24916, ha ancora una volta ribadito che, nei casi di infezioni ospedaliere, valgono i principi sul riparto dell’onere probatorio e sui criteri di valutazione clinica e temporale, già asseriti dalla pronuncia di Cassazione, Sez. 3, n. 6386 del 2023.
Le infezioni ospedaliere rappresentano una gravissima criticità del sistema sanitario nazionale e sono foriere di numerose azioni civili di risarcimento del danno.
Proprio in ragione di ciò, l’attenzione della Suprema Corte spesso ricade su questo fenomeno che, in Italia, annualmente coinvolge sempre più ospedali e un numero sempre crescente di vittime che, nella migliore delle ipotesi, sopravvivono dopo un lungo periodo di degenza ospedaliera lamentando plurime complicanze e un conseguente peggioramento clinico e, in altri casi, invece decedono.
Ancora una volta, dunque, viene esclusa una responsabilità oggettiva a carico della struttura sanitaria per l’insorgenza dell’infezione purché venga dalla stessa fornita una prova liberatoria che consiste nel dimostrare di aver adottato in concreto tutte le misure atte a prevenire, contenere e gestire le infezioni.
In sostanza, deve essere provato in giudizio l’adozione di tutti i protocolli di igiene, disinfezione, sterilizzazione e sanificazione nel rispetto del criterio temporale, topografico e clinico.
Ciò implica che deve essere provato dalla struttura la piena osservanza di tutte le misure nel periodo in cui è avvenuto il ricovero del paziente, tenendo conto anche della sede dell’infezione e quindi del sito interessato e della particolare specificità dell’agente patogeno isolato per verificare l’idoneità delle misure di prevenzione adottate.
D’altro canto, al paziente invece, spetta provare anche presuntivamente che l’infezione sia stata contratta in ambiente ospedaliero e che la stessa abbia determinato il danno che può consistere o nel peggioramento clinico o, nei casi peggiori, nel decesso.
A tale ultimo riguardo, ricordiamo una recente pronuncia della Cassazione (Cass. Civ., sez. III, n. 35062 del 2024) che ha agevolato la parte lesa che agisce nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, ammettendo che in dette ipotesi, in ossequio al principio della vicinanza della prova, è ammesso anche il ricorso alle presunzioni semplici.
Ecco perché qualora la struttura non produca in giudizio la documentazione attestante l’adozione di tutte le misure necessarie previste, la si ritiene responsabile.
La prova dei congiunti del nesso di causa tra ricovero e insorgenza dell’infezione può quindi fondarsi su deduzioni logiche e presuntive avvalorate dalla mancata contestazione della struttura della negligenza tenuta e dalla mancata produzione in giudizio dei protocolli di igiene e sicurezza adottati in concreto.
In tal modo, è pacifico che per andare esente da responsabilità, il nosocomio deve dare prova concreta e fornire evidenza documentale di tutti i protocolli adottati.
Il caso in esame, riguarda il decesso di un signore che si era rivolto all’Ospedale aquilano per subire un intervento per la rottura del femore.
Il paziente è stato ricoverato per una decina di giorni e le dimissioni sono avvenute nonostante la registrata presenza di un quadro leucocitario instabile suggestivo di una possibile infezione.
Quattro giorni dopo le incaute dimissioni, il medesimo, a causa di una grave infezione alle vie urinarie verosimilmente riconducibile all’uso del catetere, rientrava in ambiente ospedaliero e nonostante la somministrazione di una terapia antibiotica mirata, decedeva.
I parenti della vittima citavano in giudizio l’ospedale dell’Aquila per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis in conseguenza del decesso del loro caro.
L’azione di risarcimento del danno si è protratta per ben tre gradi di giudizio e solo alla fine, in cassazione, i prossimi congiunti hanno visto riconosciute e fondate le proprie pretese.
In primo grado, la Asl aquilana era stata ritenuta responsabile solo dell’anticipazione dell’evento morte per aver incautamente dimesso il paziente, senza però tenere in debita considerazione la contrazione dell’infezione in ambito ospedaliero che è stata considerata come una concausa.
In fase di gravame, pur essendo stata accertata la natura nosocomiale dell’infezione, la Corte di Appello ha ritenuto che la stessa non fosse scaturita per colpa del personale sanitario o per carenze strutturali della struttura, ritenendo la Asl responsabile solo per l’anticipazione della morte.
In Cassazione, i congiunti hanno, tra le altre cose, dimostrato che gli unici documenti prodotti dalla controparte provavano che la sanificazione e la pulizia del posto letto sono state effettuate soltanto un giorno su 10 di ricovero.
I medesimi hanno rilevato anche che la Asl non ha neanche contestato le allegazioni attoree di denuncia della mancata profilassi ambientale e che quindi doveva essere applicato il principio di non contestazione ex art 115 cpc e ritenerle dunque provate.
In ultimo, la Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale ha del tutto obliterato il contenuto dell’onere probatorio gravante sull’azienda sanitaria.
Alla luce dei suesposti motivi, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, riconoscendo la fondatezza della pretesa dei congiunti.
Dott. Luigi Pinò


